GUIDA AL
PROTOCOLLO DI VISITA OCULISTICA PER LA CORRETTA VALUTAZIONE DEL
VIDEOTERMINALISTA
La guida riportata qui di seguito è un'iniziativa della
F.O.VE.A.
FEDERAZIONE OCULISTI VERONESI ASSOCIATI
Viene riprodotta per gentile concessione
astenopia: rischi, definizione e manifestazioni
La considerevole mole di indagini cliniche ed epidemiologiche svolte sino ad oggi sugli utilizzatori di VDT indica che l’uso di attrezzature munite di videoterminali non provoca danni permanenti, anatomici o funzionali, all’apparato oculo-visivo. In tal senso si è a suo tempo autorevolmente pronunciata anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel proprio documento denominato “WHO/OMS Update on visual display terminals and workers’ health WHO/OCH/90.3”.
Eppure, la fatica visiva o astenopia [dai termini greci a - (privativo), sqeoz (forza, energia, potenza), oyiz (vista)] costituisce un’entità a tutt’oggi male inquadrata dal punto di vista nosografico.
La definizione più calzante sembra essere quella messa a punto nel corso
dei lavori del GILV (Gruppo Italiano per lo studio dei rapporti fra Lavoro e
Visione), anche se a tutt’oggi non ufficializzata: “Una Sindrome clinica,
causata da un disagio nella visione, che si manifesta con un insieme di sintomi
e segni in prevalenza oculari ma anche generali” (ZANETTI, 1995; comunicazione
personale).
Le manifestazioni dell’astenopia sono riassunte schematicamente nella tabella a seguito riportata. Le voci in maiuscolo si riferiscono ad aspetti essenzialmente soggettivi, mentre quelle in minuscolo a quelli suscettibili di parziale valutazione obiettiva.
Aspetti visivi FOTOFOBIA Riduzione dell’acuità visiva VISIONE SFUOCATA VISIONE SDOPPIATA Miopizzazione transitoria Transitorio allontanamentodel punto prossimo Comparsa o aumento di Forie ALONI COLORATI EFFETTO MC COLLOUGH (visione rosata)
|
Aspetti oculari lacrimazione ammiccamento aumentato PRURITO IRRITAZIONE SECCHEZZA BRUCIORE SENSAZIONE DI SABBIA SOTTO LE PALPEBRE PESANTEZZA AI BULBI DOLORE arrossamento congiuntivale alterazioni qualitative/quantitative del film lacrimale |
Aspetti generali CEFALEA ASTENIA NAUSEA DISPEPSIA VERTIGINE TENSIONE GENERALE
|
Le manifestazioni di astenopia devono essere tutte ricercate in fase anamnestica della compilazione del protocollo.
I RISVOLTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL LEGGE 626
1) Quando si considera un LAVORATORE "VIDEOTERMILALISTA": un dibattito in corso
La legge 626 art. 51 considera
troppo genericamente che deve sottoporsi al controllo, chi "usa il VDT in modo
sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la
settimana lavorativa" senza considerare variabili quali tempo totale e tempo
reale, fattori ambientali, fattori organizzativi e individuali. Ciò ha creato molte controverse
interpretazioni e non si è arrivati a capire chi è realmente un lavoratore al
VDT.
L’ultima commissione ad hoc ha preso
in considerazione come parametro le
20 ore settimanali in media di lavoro al VDT.
Il GILV ha confermato nei suoi studi
che i disturbi sono più frequenti se il tempo al VDT supera la metà del tempo
globale di lavoro.
Una concorde valutazione, che è
stata recepita da oculisti e medici del lavoro (anche negli incontri F.O.VE.A.),
è quella che l'indicazione di una visita oculistica dovrebbe essere effettuata,
a discrezione del medico competente, anche su persone che lavorano poche ore, ma
con carico visivo particolare ed impegnativo.
2) la visita oculistica e l'Idoneità lavorativa al vdt
Il giudizio di idoneità al lavoro al
VDT è, per espressa prescrizione del D.Lgsl. 626/94, di pertinenza del medico
competente (medico del lavoro).
L'oculista, incaricato di fare una consulenza specialistica, deve
attenersi a dare un giudizio sull'affaticamento prevedibile al VDT. Dato che
tale condizione è suscettibile di variabili dovute a tempo d'uso del VDT,
caratteristiche intrinseche del compito visivo, fattori ambientali e
individuali, l'oculista, dopo essersi limitato all'analisi dell'organo visivo,
esprime un semplice "giudizio di prevedibile affaticamento" come quello che
abbiamo sintetizzato alla fine della scheda del protocollo. Ciò non comporta, a
nostro parere, una limitazione di ruolo decisionale sull'idoneità al lavoro al
VDT, dato che la visita oculistica consente egualmente una efficace opera di
prevenzione oftalmologica la quale rappresenta il fine ultimo dell'intervento
dello specialista nell'intendimento legislativo.
L'oculista potrà (e dovrà) prescrivere eventuali ulteriori analisi
cliniche oculari se queste sono necessarie a redigere tale giudizio.
Queste
analisi non dovrebbero essere a carico del Sistema Sanitario Nazionale ne del
singolo individuo ma del datore di lavoro, se servono in modo esclusivo a questo
scopo.
Abbiamo concordato fra oculisti che la prescrizione ottica deve essere
eseguita durante la consulenza
anche se il soggetto esaminato è in cura da un collega, purché essa sia
di uso esclusivo per il VDT. Anche in questo caso tale presidio dovrebbe essere
acquistato dal datore di lavoro e il lavoratore dovrebbe lasciarlo sul luogo di
lavoro.
Tutti coloro che sono portatori di un difetto refrattivo utile nella
normale vita di relazione, anche se già corretto ma in modo inadeguato,
dovrebbero (a parere dei medici F.O.VE.A.) essere invitati ad una visita
oculistica più approfondita e, se già seguiti da uno specialista, inviati a
quest'ultimo.
Nel partecipare all'iniziativa comune che stiamo proponendo, il corretto
comportamento deontologico ci pare ovvio.
3) LA
PERIODICITA' DEI CONTROLLI
L’art. 55 sulla sorveglianza
sanitaria distingue la visita iniziale preattività e i controlli periodici
successivi, previsti al massimo ogni 5 anni nei soggetti giovani e ogni 2 anni
nei soggetti di oltre 45 anni.
E' previsto comunque che l'Oculista
che sta svolgendo la consulenza
possa indicare una specifica periodicità di controllo (a seconda dei
rilievi clinici e/o refrattivi evidenziati) nel singolo soggetto diversa dai
cinque anni previsti. Sarà poi il medico competente a organizzare tale
sorveglianza. La frequenza delle viste oculistiche dovrà essere indicata nello spazio "CONSIGLI E
PRESCRIZIONI"
E' comune opinione che, in presenza
di un grosso carico di lavoro, la visita debba essere ripetuta almeno ogni due
anni.
4) LE PAUSE DI LAVORO
L' art. 54 della L. 626 prevede una
pausa di 15 min. ogni 120 min. di lavoro al computer.
L'oculista può consigliare una limitazione dei tempi di lavoro (che il medico competente tradurrà in "Idoneità con prescrizione di limitazione temporale") sia come riduzione della durata complessiva dell’attività sia come aumento della frequenza/durata delle pause.
Questo tipo di limitazione deve essere preso in considerazione in presenza di significativi sintomi di disagio visivo da affaticamento e valutata caso per caso, nell’ambito di un'ampia indagine ergoftalmologica che porti il medico competente a perfetta conoscenza delle caratteristiche del compito visivo specifico, caratteristiche del posto di lavoro e stato di salute oculo-visiva del lavoratore.
Per quanto riguarda le alterazioni
dell’apparato oculare, segnaliamo quelle che più la letteratura considera più
probabilmente causa di disturbi astenopeici in soggetti costituzionalmente più
sensibili e predisposti:
¨
ambliopia parziale con visus
inferiore a 6/10 (anche monolaterale)
¨
alterazioni della motilità oculare
estrinseca quali:
-
eteroforie medio-elevate (superiori a 8 diottrie prismatiche)
-
eteroforie facilmente scompensabili
-
nistagmo
-
deficit III, IV, VI n.c.
¨
patologie infiammatorie croniche
degli annessi (blefariti, congiuntiviti)
¨
patologie della superficie oculare
(es. sindrome dell’occhio secco)
¨
alterazioni di trasparenza della
cornea
¨
cheratocono
¨
cataratta
¨
afachia, pseudofachia
¨
difetti refrattivi elevati (a
prescindere dal visus ottenibile con correzione)
¨
retinopatie degenerative
¨
maculopatie con alterazione della
visione centrale (metamorfopsie)
¨
alterazioni del campo visivo.
5) L'INIDONEITÀ ASSOLUTA
TRANSITORIA
Può verificarsi nel caso di
patologie oculari in fase acuta che provocano una riduzione sensibile del visus, diplopia in posizione
primaria di sguardo o un significativo disagio soggettivo (ad esempio cheratiti,
congiuntiviti, uveiti, ecc.). L'oculista le segnalerà al medico competente che
valuterà caso per caso l'opportunità di dichiarare temporaneamente non idoneo il
paziente.
6) L'INIDONEITÀ ASSOLUTA
PERMANENTE
Costituisce, alla luce degli attuali orientamenti, un evento
assolutamente eccezionale, e si realizzerebbe solo nel caso di un visus
binoculare residuo fortemente inferiore alla acutezza media richiesta dal
compito visivo in relazione anche alla distanza di lavoro.
Tenendo in considerazione la
possibilità di cui sono dotati alcuni software facilmente reperibili di
aumentare le dimensioni dei caratteri da leggere, giudichiamo che anche la
valutazione generale, più volte rimarcata in letteratura, che per un PC con
sistema operativo Windows preve un
visus minimo binoculare di
3/10 a distanze di 40-70 cm, ci sembra del tutto inadeguata.
E' possibile tuttavia tenere in considerazione, analizzando caso per
caso, il reale impegno visivo al VDT (in termini di tempi, di modalità di
esecuzione e di impegno visivo effettivamente richiesto) e l'eventuale presenza
di concomitanti compiti visivi connessi alla mansione (ad esempio la lettura di
fogli dattiloscritti, per i quali si richiede un visus che può variare da un
minimo di 2-3/10, per i comuni caratteri da macchina da scrivere, a 5-8/10, per
caratteri tipografici particolarmente piccoli). Dove non è possibile modificare
tali condizioni di lavoro e quando il lavoratore abbia già manifestato
oggettive e gravi difficoltà, e
possibile pensare ad una inidoneità.
IL
PROTOCOLLO
Il protocollo di visita oculistica con indagine ergonomica per
videoterminalisti prodotto dalla F.O.VE.A. è di facile e rapida compilazione. I
test somministrati per valutare il senso cromatico e misurare il punto prossimo
di convergenza o le diottrie di una deviazione, non sono volutamente indicati,
in quanto non abbiamo dati per consigliare il migliore per questo tipo
d'indagine.
Importante è standardizzare la compilazione dell'ultima parte del
protocollo.
Per ciò che riguarda le CONCLUSIONI
DIAGNOSTICHE si deve intendere
·
la diagnosi (anche del vizio
refrattivo)
·
o il sospetto diagnostico se sono
poi necessari ulteriori accertamenti.
Nei CONSIGLI e PRESCRIZIONI si
specificano:
·
eventuali provvedimenti presi (es.
prescrizione ottica, prescrizione farmacologica ecc.)
·
eventuali accertamenti diagnostici ulteriori e
dove eseguirli,
·
eventuale visita approfondita
dall'oculista di fiducia,
·
la sorveglianza (vedi "periodicità
dei controlli" se diversi da quelli previsti dalla legge).
·
i vari gradi di limitazione all'uso
del VDT. (vedi inidoneità e "idoneità con prescrizione di limitazione
temporale")
Il giudizio finale viene poi rappresentato dall' "AFFATICAMENTO PREVEDIBILE NEL LAVORO CON
VDT" considerato in base alla refrazione e alla valutazione clinica eseguita
considerando le migliori condizioni ergoftalmologiche ambientali quali sarebbero
previste dalle normative.
La risposta può essere:
A) nella norma sena (naturale) o con
correzione ottica.
B) superiore alla norma che a sua
volta potrà essere "limitabile" con un presidio che poi viene indicato oppure
superiore alla norma ma non limitabile in alcun modo.
Ad esempio per un astigmatico che
sia ortoforico e ben corretto si prevederà un affaticamento normale con l'uso
della correzione ottica, mentre se questo presenta marcata foria anche con
correzione, l'affaticamento sarà solamente limitabile con gli occhiali o con
associati eventuali esercizi ortottici.
Qualsiasi situazione che non possa
essere almeno in buona parte corretta con occhiali o altro, (es. per scarso
visus, in un soggetto monocolo, in caso di tropie significative ecc.) sarà da
considerarsi tale da prevedere un affaticamento superiore alla norma e non
limitabile.
L'indicazione alla inidoneità
(transitoria o assoluta) non è volutamente prevista in quanto il giudizio in
quanto, come stato già sottolineato, spetta al medico del lavoro. L'indicazione
all'allontanamento dal lavoro al VDT (temporanea o definitiva) così come
"l'idoneità con prescrizione di limitazione temporale", verrà riportata nei
CONSIGLI E PRESCRIZIONI.
LA TARIFFA.
La F.O.VE.A. ha richiesto
all'Ordine dei Medici di Verona di esprimersi in relazione al fatto che la
visita ergoftalmologica per VDT sia
o meno da considerarsi a tutti gli effetti una visita oculistica completa od
esclusivamente un indagine di screening
o altro (per la quale non è previsto un tariffario nazionale), anche perché, come noto, alcuni
enti eseguono tale indagine ad un
prezzo molto basso.
L'Ordine dei Medici non si è sentito di esprimersi e ha quindi
demandato tale quesito alla Federazione Italiana degli Ordini, da cui siamo in attesa di risposta relativa.
L'opinione comune a livello Italiano
è comunque quella di considerare come visita vera e propria l'indagine sui
videoterminalisti e di conseguenza la
F.O.VE.A. si allinea a questa posizione indicando come tariffa
minima quella delle £. 80.000 previste dal tariffario nazionale.
LA PRESCRIZIONE
DI VISITE O ACCERTAMENTI ATTI A DARE IDONEITÀ ATTRAVERSO IL SSN
Un altro problema, che coinvolge per altro anche alcuni Medici del
Lavoro, è quello di far eseguire delle ulteriori visite o accertamenti
diagnostici in caso di sospetta patologia attraverso il Sistema Sanitario
Nazionale ovvero con "l'impegnativa". La legge 626 prevede che eventuali
ulteriori analisi cliniche (oculari e non) necessarie a redigere il giudizio di idoneità al lavoro al
videoterminale, sono a carico del datore di lavoro.
Per altro, in caso di sospetto patologico che non influenza l'attività di
lavoro al VDT, ma che risulta dalla visita medica deve essere segnalato al
medico di base del soggetto in esame, in caso di rilievi clinici non
strettamente oculari, o all'oculista di fiducia in caso di sospetti patologici
all'apparato visivo, in modo che
siano questi a prendere provvedimenti diagnostici adeguati.
La ricorrente presenza di anomalie di comportamento in quest'ambito, ci
ha fatto considerare l'opportunità di segnalare a chi di dovere tali condizioni,
per cui i Colleghi che ne hanno esempi, sono pregati di segnalarli a uno dei
medici del Consiglio Direttivo della F.O.VE.A.
BIBLIOGRAFIA
La F.O.VE.A. si fa carico di tenere un aggiornata bibliografia sull'argomento trattato. Per adesso segnaliamo alcune pubblicazioni recenti che mettiamo a disposizione degli interessati.
1. C. Romano et all. "Lavoro a VDT e funzione visiva: analisi degli aspetti della sindrome da affaticamento oculare e proposta di alcuni criteri per la definizione dell'idoneità lavorativa"; Acta Medica Mediterranea, 1997, 13S: 201
2. Gruppo Italiano per lo studio dei rapporti tra lavoro e visione (G.I.L.V.) " Appunti di Metodo. Rapporto fra lavoro e visione sotto il profilo medico preventivo: primi orientati… Parte prima: presentazione" ; Med Lav 1993; 84, 4: 311-323.
3. Gruppo Italiano per lo studio dei rapporti tra lavoro e visione (G.I.L.V.) " Appunti di Metodo. Rapporto fra lavoro e visione sotto il profilo medico preventivo: primi orientati… Parte seconda: metodo" ; Med Lav 1993; 84, 4: 324-331.
4. Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; "uso di attrezzature munite di videoterminali" Documento n° 14 del Decreto Legislativo n°626/94.
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